Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Campania - Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti - Competenza della Provincia nell'individuazione delle zone idonee - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legge statale (codice dell'ambiente), che consente alle Province la sola individuazione delle zone non idonee, in violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione - Esercizio, da parte della Regione, della propria competenza legislativa in materia attinente al governo del territorio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione impugnata si propone di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti: nel dettare tale norma, la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che afferisce all'uso del proprio territorio, abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006), ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale, che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento, anche perché la stessa normativa statale riconosce che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati» (art. 199, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006). La disciplina dettata dalla disposizione regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 103 del 2006.