Sentenza 314/2009 (ECLI:IT:COST:2009:314)
Massima numero 34133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Campania - Abrogazione della lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Prevista soppressione delle misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani - Violazione di norma statale inderogabile (codice dell'ambiente), secondo cui i singoli piani di gestione debbono contenere misure atte a promuovere la regionalizzazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Ripristino della abrogata lettera p) per effetto della dichiarazione di incostituzionalità.
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Campania - Abrogazione della lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Prevista soppressione delle misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani - Violazione di norma statale inderogabile (codice dell'ambiente), secondo cui i singoli piani di gestione debbono contenere misure atte a promuovere la regionalizzazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Ripristino della abrogata lettera p) per effetto della dichiarazione di incostituzionalità.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, nella parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (nel senso che il piano regionale di gestione dei rifiuti non debba più contenere «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani», in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lettera m, del d.lgs. n. 152 del 2006). Se è vero che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (art. 200 del d.lgs. n. 152 del 2006), pure al fine di perseguire l'obiettivo di raggiungere, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento all'interno di ogni ambito (art. 201, comma 5), tuttavia, imprescindibilmente, ciò è possibile attraverso l'unità d'indirizzo che solo la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento può assicurare (art. 199, comma 3, lettera m). Tale impostazione unitaria della pianificazione al livello individuato dal legislatore statale, assunta a valore imprescindibile, non è derogabile dal legislatore regionale; ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il piano regionale di gestione rifiuti non contenga anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione nella raccolta, cernita, smaltimento dei rifiuti. La dichiarazione di illegittimità della norma ha l'effetto di ripristinare la lettera p) abrogata.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, nella parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (nel senso che il piano regionale di gestione dei rifiuti non debba più contenere «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani», in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lettera m, del d.lgs. n. 152 del 2006). Se è vero che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (art. 200 del d.lgs. n. 152 del 2006), pure al fine di perseguire l'obiettivo di raggiungere, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento all'interno di ogni ambito (art. 201, comma 5), tuttavia, imprescindibilmente, ciò è possibile attraverso l'unità d'indirizzo che solo la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento può assicurare (art. 199, comma 3, lettera m). Tale impostazione unitaria della pianificazione al livello individuato dal legislatore statale, assunta a valore imprescindibile, non è derogabile dal legislatore regionale; ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il piano regionale di gestione rifiuti non contenga anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione nella raccolta, cernita, smaltimento dei rifiuti. La dichiarazione di illegittimità della norma ha l'effetto di ripristinare la lettera p) abrogata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
14/04/2008
n. 4
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 199