Sentenza 315/2009 (ECLI:IT:COST:2009:315)
Massima numero 34136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Ambiente - Tutela della qualità dell'aria - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2000 - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Presentazione, da parte del gestore dell'impianto, all'Agenzia Provinciale per l'ambiente della domanda di autorizzazione alle emissioni, corredata con una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato (ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilità dell'entrata in esercizio degli impianti a seguito della presentazione di tale documentazione - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in materia ambientale in relazione alla necessità di preventiva specifica autorizzazione - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione della censura - Reiezione.
Ambiente - Tutela della qualità dell'aria - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2000 - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Presentazione, da parte del gestore dell'impianto, all'Agenzia Provinciale per l'ambiente della domanda di autorizzazione alle emissioni, corredata con una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato (ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilità dell'entrata in esercizio degli impianti a seguito della presentazione di tale documentazione - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in materia ambientale in relazione alla necessità di preventiva specifica autorizzazione - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione della censura - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia in ordine alle censure sollevate nei confronti, in particolare, del comma 4 dell'art. 15 della Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Dal tenore del ricorso emerge, infatti, chiaramente che il richiamo dei commi 3 e 4 del predetto art. 15 in realtà è frutto di un errore materiale poiché le censure sono riferite ai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 3 dell'art. 15.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia in ordine alle censure sollevate nei confronti, in particolare, del comma 4 dell'art. 15 della Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Dal tenore del ricorso emerge, infatti, chiaramente che il richiamo dei commi 3 e 4 del predetto art. 15 in realtà è frutto di un errore materiale poiché le censure sono riferite ai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 3 dell'art. 15.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
10/06/2008
n. 4
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 269
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 279