Ambiente - Tutela della qualità dell'aria - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2000 - Autorizzazione ed esercizio degli impianti che producono emissioni in atmosfera - Presentazione, da parte del gestore dell'impianto, all'Agenzia Provinciale per l'ambiente della domanda di autorizzazione alle emissioni, corredata con una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto realizzato con il progetto precedentemente approvato (ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2000) - Prevista possibilità dell'entrata in esercizio degli impianti a seguito della presentazione di tale documentazione, prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni - Indebita deroga alla norma statale secondo cui l'autorizzazione deve precedere la messa in esercizio dell'impianto - Violazione di una previsione costituente un livello uniforme di tutela dell'ambiente, dettato in materia di competenza esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. La disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione in esame risponde all'esigenza di «articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale» e quindi vincola il legislatore regionale. Pertanto, posto che la citata norma statale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e che tale previsione costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente, dettato dunque in materia di competenza esclusiva dello Stato, è in contrasto con detta disciplina statale la norma provinciale in esame che deroga ad essa, consentendo al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni. Né può ritenersi che, alla luce di quanto stabilito dal legislatore statale, la prescritta autorizzazione possa essere sostituita dalla mera dichiarazione del gestore, sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto al relativo albo professionale, di conformità dell'impianto al progetto già approvato, non assicurando la predetta dichiarazione un equivalente livello di tutela dell'ambiente.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 250/2009.
Sulla materia "tutela dell'ambiente", v. citata sentenza n. 225/2009.
Sul contenuto della materia di tipo "oggettivo", in quanto riferito ad un bene, "l'ambiente", v. citate sentenze n. 367 e n. 378/2007; n. 12/2009.
Sul contenuto della materia di tipo "finalistico", perché tende alla migliore conservazione del bene stesso, v. citate sentenze n. 104/2008; n. 10, n. 30 e n. 220/2009.
Sull'affidamento allo Stato della tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela», v. citata sentenza n. 61/2009.
Sull'affidamento alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale, di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, v. citate sentenze n. 62 e n. 214/2008.
Sulla tutela dell'ambiente quale "limite" all'esercizio delle competenze regionali, v. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008, nonché n. 164/2009.
Sulla facoltà delle Regioni di fissare livelli di tutela dell'ambiente più elevati, v. citate sentenze n. 225/2009, n. 104/2008, n. 12, n. 30 e n. 61/2009.