Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza - Possibilità di conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo - Individuazione dei soggetti, del compenso e delle condizioni per la stipula dei contratti - Possibilità per i medici specializzandi di prestare l'attività al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza ed eccedenza dalla competenza statutaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. e 5, primo comma, n. 16), statuto speciale, dell’art. 128, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022, il quale dispone che gli enti sanitari regionali possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza. Il comma 4 impugnato assoggetta la facoltà di conferire gli incarichi de quibus al previo accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno e reperire medici specializzati. Si tratta di una condizionalità aderente alla ratio del divieto statale, quella di prevenire abusi nel ricorso al lavoro flessibile da parte degli enti pubblici; circa la proiezione temporale della deroga, la normativa statale di riferimento (art. 4, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 198 del 2022, come conv.), ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi flessibili ai laureati abilitati e agli specializzandi, essendosi in tal modo verificato un allineamento tra norma impugnata e norma interposta. In ordine alla posizione degli specializzandi, il principio di esclusività dell’attività formativa non è da intendere in modo astratto, bensì in funzione della ratio orientata alla qualità della formazione. Inoltre, il comma 3 impugnato garantisce che lo svolgimento degli incarichi straordinari avvenga fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi, sicché non vi è alcuna evidenza di una lesione effettiva del nucleo finalistico del principio di esclusività. Limitato nella durata fino al 31 dicembre 2023, condizionato all’impossibilità oggettiva di provvedere altrimenti e rispettoso del canone di esclusività dell’impegno formativo, il conferimento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 128 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2022 si giustifica parimenti come un rimedio organizzativo straordinario, adeguatamente circoscritto nei presupposti, espressione della competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute. (Precedenti: S. 112/2023 - mass. 45612; S. 250/2020 - mass. 43087; S. 174/2020 - mass. 43087).