Sentenza 315/2009 (ECLI:IT:COST:2009:315)
Massima numero 34139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34135  34136  34137  34138  34140  34141  34142  34143  34144


Titolo
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 - Riformulazione della definizione di "sottoprodotto" - Attribuzione alla Giunta provinciale di stabilire i criteri secondo i quali le terre e le rocce sono considerati come sottoprodotti - Omessa individuazione di precisi criteri e vincoli - Contrasto con direttiva comunitaria in materia di rifiuti - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, in quanto, nella parte in cui attribuisce alla Giunta provinciale il compito di provvedere alla definizione dei cosiddetti sottoprodotti, senza individuare precisi criteri o vincoli, si pone in contrasto con la direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, in quanto sottrae alla nozione di rifiuto taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della medesima, in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. In senso analogo, v. sentenza n. 62 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  10/06/2008  n. 4  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  05/04/2006  n. 12  art.