Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione della lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno - Previsto esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti - Obbligo per il gestore dell'impianto di trattamento di lasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale - Contrasto con la norma statale in materia ambientale, che esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto i trasporti di rifiuti non pericolosi - Violazione di direttiva comunitaria secondo cui il trasferimento di rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. Infatti, l'art. 19, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006, come modificato dal censurato art. 16, comma 4, nella parte in cui stabilisce che l'obbligo di tenuta del formulario non è prescritto «ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale [...]», si pone in aperto contrasto sia con il predetto art. 193 del Codice dell'ambiente, il quale esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri», sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, il quale dispone che «i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione». Detta norma è, pertanto, lesiva degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.