Sentenza 315/2009 (ECLI:IT:COST:2009:315)
Massima numero 34141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34135  34136  34137  34138  34139  34140  34142  34143  34144


Titolo
Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione della lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno - Previsto esonero dall'obbligo di tenuta del formulario di trasporto dei rifiuti - Obbligo per il gestore dell'impianto di trattamento di lasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale - Contrasto con la norma statale in materia ambientale, che esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto i trasporti di rifiuti non pericolosi - Violazione di direttiva comunitaria secondo cui il trasferimento di rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. Infatti, l'art. 19, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 4 del 2006, come modificato dal censurato art. 16, comma 4, nella parte in cui stabilisce che l'obbligo di tenuta del formulario non è prescritto «ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale [...]», si pone in aperto contrasto sia con il predetto art. 193 del Codice dell'ambiente, il quale esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri», sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE, il quale dispone che «i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione». Detta norma è, pertanto, lesiva degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  10/06/2008  n. 4  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 193  

direttiva CEE  12/12/1991  n. 689  art. 5    co. 3