Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aggiunta del comma 3 all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006 - Albo nazionale dei gestori ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale del potere di emanare le disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione - Violazione della legislazione esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" che disciplina in modo inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo in adempimento di direttiva comunitaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché all'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione (con assorbimento della censura riferita all'art. 117 terzo comma, Cost.). La norma provinciale impugnata, attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE.