Sentenza 315/2009 (ECLI:IT:COST:2009:315)
Massima numero 34143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale n. 4 del 2008 - Collaudo ed autorizzazione degli impilanti di recupero e smaltimento dei rifiuti - Previsione di un termine, per la comunicazione all'Agenzia, più breve di quello fissato dal legislatore statale - Violazione di un livello uniforme di tutela dell'ambiente, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari, con conseguente lesione dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale n. 4 del 2008 - Collaudo ed autorizzazione degli impilanti di recupero e smaltimento dei rifiuti - Previsione di un termine, per la comunicazione all'Agenzia, più breve di quello fissato dal legislatore statale - Violazione di un livello uniforme di tutela dell'ambiente, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari, con conseguente lesione dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. La norma provinciale impugnata stabilisce, infatti, un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti assai più breve di quello fissato dal legislatore statale, in evidente violazione di un livello di tutela dell'ambiente uniforme, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari. Tale abbreviazione del termine, peraltro, altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare e cioè quello dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, in violazione dei predetti parametri.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 7, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. La norma provinciale impugnata stabilisce, infatti, un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti assai più breve di quello fissato dal legislatore statale, in evidente violazione di un livello di tutela dell'ambiente uniforme, indicato anche in adempimento di vincoli comunitari. Tale abbreviazione del termine, peraltro, altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare e cioè quello dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli, in un modo che risulta lesivo dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, in violazione dei predetti parametri.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
10/06/2008
n. 4
art. 16
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 208