Sentenza 315/2009 (ECLI:IT:COST:2009:315)
Massima numero 34144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione del testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 8 del 2002 - Omessa riformulazione delle analoghe disposizioni in lingua italiana - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle disposizioni statutarie secondo cui la lingua italiana è lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti legislativi nonché nei casi di cui è prevista la redazione bilingue - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione del testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 8 del 2002 - Omessa riformulazione delle analoghe disposizioni in lingua italiana - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle disposizioni statutarie secondo cui la lingua italiana è lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti legislativi nonché nei casi di cui è prevista la redazione bilingue - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 5, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, impugnata nella parte in cui, sostituendo il testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e non riportando la formulazione delle stesse in lingua italiana, violerebbero l'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670 del 1972) secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue. È di tutta evidenza che la norma impugnata, come tutta la legge provinciale n. 4 del 2008, risulta pubblicata in entrambe le lingue, ivi comprese le modifiche ai testi in tedesco di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 14 impugnato, così come, al comma 4, in entrambe le lingue è redatto il testo della modifica. Trattandosi, in ambedue i casi, di modifiche della sola traduzione, rispettivamente, in tedesco e in italiano, la redazione nella diversa lingua riporta il nuovo testo nella lingua su cui va ad incidere.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 5, della legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, impugnata nella parte in cui, sostituendo il testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e non riportando la formulazione delle stesse in lingua italiana, violerebbero l'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670 del 1972) secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue. È di tutta evidenza che la norma impugnata, come tutta la legge provinciale n. 4 del 2008, risulta pubblicata in entrambe le lingue, ivi comprese le modifiche ai testi in tedesco di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 14 impugnato, così come, al comma 4, in entrambe le lingue è redatto il testo della modifica. Trattandosi, in ambedue i casi, di modifiche della sola traduzione, rispettivamente, in tedesco e in italiano, la redazione nella diversa lingua riporta il nuovo testo nella lingua su cui va ad incidere.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
10/06/2008
n. 4
art. 14
co. 1
legge provincia Bolzano
10/06/2008
n. 4
art. 14
co. 5
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
Altri parametri e norme interposte