Sentenza 317/2009 (ECLI:IT:COST:2009:317)
Massima numero 34147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Pregressa impugnazione proposta dal difensore d'ufficio - Restituzione nel termine del contumace per proporre impugnazione ed esercizio del diritto alla prova da parte dell'imputato restituito nel termine - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Pregressa impugnazione proposta dal difensore d'ufficio - Restituzione nel termine del contumace per proporre impugnazione ed esercizio del diritto alla prova da parte dell'imputato restituito nel termine - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per non avere il rimettente considerato la possibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme alla Costituzione. Infatti, in merito alla preclusione, per l'imputato giudicato in contumacia, della possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, allorché il suo difensore abbia già promosso un giudizio impugnatorio, si è formato, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, un vero e proprio diritto vivente, rispetto al quale il rimettente ha esplicitamente ritenuto di non potere distaccarsi facendo uso degli ordinari strumenti ermeneutici.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per non avere il rimettente considerato la possibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme alla Costituzione. Infatti, in merito alla preclusione, per l'imputato giudicato in contumacia, della possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, allorché il suo difensore abbia già promosso un giudizio impugnatorio, si è formato, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, un vero e proprio diritto vivente, rispetto al quale il rimettente ha esplicitamente ritenuto di non potere distaccarsi facendo uso degli ordinari strumenti ermeneutici.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 175
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
legge 04/08/1955
n. 848
art.