Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate, i parametri costituzionali e le ragioni del contrasto (nel caso di specie: inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Calabria che prevede la possibilità, eccezionale e temporanea, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente a quella richiesta ovvero ne siano privi). (Classif. 113003).
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, in quanto il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, che contengano una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti: S. 265/2022 – mass. 45264; S. 259/2022 – mass. 45171; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 135/2022 – mass. 44991; S. 170/2021 – mass. 44135; S. 279/2020 – mass. 43135).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché generica e tautologica, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, commi 3, secondo periodo, 4 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 che prevede – per le straordinarie esigenze di incrementare le risorse del settore sanitario a seguito dell’emergenza COVID-19, in caso di impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili e in assenza di valide graduatorie di concorso pubblico – l’eccezionale e temporanea possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine a quella richiesta e, in loro mancanza, anche a medici privi del diploma di specializzazione. Il ricorrente limita ad affermare la differenza della disciplina regionale rispetto all’art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come conv., senza articolare alcuna argomentazione specifica relativa alla dedotta violazione; né si confronta con il complessivo quadro evolutivo della normativa statale sul tema che, in più occasioni, ha previsto la possibilità di contratti a termine, anche di lavoro autonomo in modo da fronteggiare l’emergenza con soluzioni temporanee). (Precedente: S. 36/2022 – mass. 44654)