Sentenza 317/2009 (ECLI:IT:COST:2009:317)
Massima numero 34150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34147  34148  34149


Titolo
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Imputato restituito nel termine - Esercizio del diritto alla prova - Preclusione - Ritenuta violazione del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio dell'imputato contumace - Questione irrilevante in quanto astratta e prematura - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova. Considerato che il procedimento principale pende davanti al giudice della legittimità, la questione si presenta, infatti, come astratta e prematura: se rimesso nel termine, l'imputato potrà proporre l'acquisizione di nuove prove nel giudizio di merito, ed è in quella sede che potrà eventualmente sorgere il problema dell'esercizio del suo diritto alla prova, asseritamente violato dalla norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 175  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

legge  04/08/1955  n. 848  art.