Processo penale - Prove - Registrazioni di conversazioni effettuate da uno degli interlocutori all'insaputa degli altri, di intesa con la polizia giudiziaria - Qualificazione, secondo il diritto vivente della giurisprudenza di legittimità, come documenti anziché intercettazioni - Dedotta violazione del diritto alla riservatezza, della libertà e segretezza delle comunicazioni e del diritto di difesa nonché contrasto con l'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Sufficiente assolvimento dell'onere di individuare, all'interno di un corpus normativo, la norma ritenuta lesiva della Costituzione - Esclusione di inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 234 e 266 e seguenti cod. proc. pen., impugnati in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, Cost., non può essere dichiarata l'inammissibilità della sollevata questione per mancato assolvimento dell'onere - da cui il rimettente è in linea di principio gravato - di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, la norma o la parte di essa che provocherebbe la lamentata lesione della Costituzione. Infatti, sebbene il giudice a quo coinvolga formalmente nello scrutinio, oltre all'art. 234 cod. proc. pen., l'intero complesso delle disposizioni regolative delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266-271), nondimeno, dal tenore delle censure emerge chiaramente come le doglianze si appuntino essenzialmente sull'art. 266, che definisce i limiti di ammissibilità delle intercettazioni, mentre il richiamo agli articoli successivi appare diretto solo ad evocare l'effetto (di sottoposizione alla disciplina da essi dettata) che conseguirebbe alla qualificazione delle registrazioni in esame come intercettazioni, anziché come documenti.
Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, la norma o la parte di essa che determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 21/2003, n. 337/2000 e n. 97/2000.