Sentenza 125/2023 (ECLI:IT:COST:2023:125)
Massima numero 45699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  19/04/2023;  Decisione del  19/04/2023
Deposito del 16/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45698


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Impugnazione di disposizione regionale - Onere di adeguata motivazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Calabria che prevede l'organizzazione di percorsi formativi per i medici privi di diploma di specializzazione cui sono stati conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19). (Classif. 113003).

Testo

Il ricorso nei confronti di una disposizione regionale, impugnata per aver invaso le attribuzioni di competenza legislativa statale, deve essere adeguatamente motivato e deve chiarire come si realizzi il denunciato vulnus. Occorre, in particolare, che la normativa statale di riferimento sia specificamente richiamata, richiedendosi una motivazione ancora più rigorosa e stringente in ordine al nesso di pertinenza di quest’ultima rispetto ai parametri evocati e alla disposizione impugnata. (Precedente: S. 106/2020-mass. 43001).

Il ricorso statale, quando lamenta la violazione di un titolo di competenza legislativa concorrente, deve indicare i principi fondamentali della materia asseritamente lesi dalla normativa regionale impugnata. (Precedenti: S. 143/2020 – mass. 43404; S. 159/2018 – mass. 40048; S. 122/2018 –mass. 41316; S. 54/2015; S. 141/2013).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenze nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. l, e terzo, Cost., dell’art. 2, comma 5, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022 che – integrando le disposizioni relative alla temporanea ed eccezionale possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a medici privi del diploma di specializzazione – prevede l’organizzazione, da parte della Regione, di percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di loro potenziale impiego. Il ricorrente, nel dedurre la violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» e di quella concorrente nella materia «professioni» non fa alcun riferimento alla legislazione statale, anche di derivazione europea, che presidia la formazione specialistica dei medici, né ai principi fondamentali in tema di disciplina delle professioni).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/07/2022  n. 22  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte