Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta violazione degli artt. 2 e 24 Cost. - Difetto di motivazione in ordine alla "non manifesta infondatezza" della questione - Manifesta inammissibilità.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta violazione degli artt. 2 e 24 Cost. - Difetto di motivazione in ordine alla "non manifesta infondatezza" della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica le ragioni della ritenuta violazione di tali parametri. In particolare, quanto all'art. 2 Cost., manca nell'ordinanza qualsiasi argomentazione; quanto all'art. 24 Cost., il rimettente si limita al generico ed immotivato rilievo che la disposizione censurata lascia l'appellante «privo di tutela».
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica le ragioni della ritenuta violazione di tali parametri. In particolare, quanto all'art. 2 Cost., manca nell'ordinanza qualsiasi argomentazione; quanto all'art. 24 Cost., il rimettente si limita al generico ed immotivato rilievo che la disposizione censurata lascia l'appellante «privo di tutela».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte