Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata. Il rimettente individua correttamente la ratio (che è quella di informare la segreteria del giudice di primo grado dell'intervenuto appello e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza) della disposizione censurata, ma erra nel ritenere che tale ratio possa essere soddisfatta dall'evocato comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La richiesta di trasmissione del fascicolo prevista da quest'ultimo comma, infatti, viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo «dopo» la costituzione in giudizio dell'appellante e, pertanto (contrariamente a quanto dedotto dal rimettente) non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello. La tempestiva conoscenza dell'impugnazione, da parte della segreteria del giudice di primo grado, è invece assicurata: a) nel caso di appello notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dall'«immediato avviso scritto» della notificazione dell'impugnazione, che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 123 disp. att. cod. proc. civ.); b) nel caso (che qui interessa) di appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dal deposito della copia notificata dell'appello, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992); termine che è sicuramente anteriore alla richiesta di trasmissione del fascicolo (art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992). È, dunque, erroneo sostenere che la ratio della norma denunciata sia soddisfatta dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado, perché questa non può sostituire né l'avviso scritto inviato dall'ufficiale giudiziario né il deposito previsto dalla disposizione censurata.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata. Il rimettente individua correttamente la ratio (che è quella di informare la segreteria del giudice di primo grado dell'intervenuto appello e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza) della disposizione censurata, ma erra nel ritenere che tale ratio possa essere soddisfatta dall'evocato comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La richiesta di trasmissione del fascicolo prevista da quest'ultimo comma, infatti, viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo «dopo» la costituzione in giudizio dell'appellante e, pertanto (contrariamente a quanto dedotto dal rimettente) non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello. La tempestiva conoscenza dell'impugnazione, da parte della segreteria del giudice di primo grado, è invece assicurata: a) nel caso di appello notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dall'«immediato avviso scritto» della notificazione dell'impugnazione, che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 123 disp. att. cod. proc. civ.); b) nel caso (che qui interessa) di appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dal deposito della copia notificata dell'appello, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992); termine che è sicuramente anteriore alla richiesta di trasmissione del fascicolo (art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992). È, dunque, erroneo sostenere che la ratio della norma denunciata sia soddisfatta dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado, perché questa non può sostituire né l'avviso scritto inviato dall'ufficiale giudiziario né il deposito previsto dalla disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte