Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34158  34159  34160  34161  34163  34164


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza per eccessiva gravità della sanzione, stante l'estraneità dell'atto alla struttura del giudizio di gravame - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché prevede la grave sanzione dell'inammissibilità dell'appello quale conseguenza del mancato compimento, da parte dell'appellante, di un atto estraneo «alla struttura del giudizio di gravame», quale sarebbe il deposito di copia dell'atto di impugnazione nel caso di appello proposto senza il tramite di ufficiale giudiziario. Nel caso in cui l'appello sia notificato mediante ufficiale giudiziario, quest'ultimo è obbligato, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a fornire «immediato avviso scritto» di tale notificazione alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In tale ipotesi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a detto avviso in forza dei suoi doveri di ufficio e della responsabilità disciplinare, civile o penale che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento. Nell'ipotesi, invece, in cui la parte abbia scelto di proporre appello senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, l'unico deterrente per indurre l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo, appare, perciò, non irragionevole che il legislatore - con la norma censurata - abbia posto a carico dell'appellante l'onere di depositare copia dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità. In particolare, con tale previsione, il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perché successivi alla costituzione in giudizio dell'appellante) ed organizzativamente onerosi e, dall'altro, di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell'interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 53  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 7

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte