Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per omessa indicazione di un termine perentorio per il deposito - Esclusione - Ricavabilità di detto termine in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie - Non fondatezza della questione.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per omessa indicazione di un termine perentorio per il deposito - Esclusione - Ricavabilità di detto termine in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l'irragionevolezza di una disposizione che, pur prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia dell'appello nella segreteria del giudice di primo grado, non indicherebbe, però, alcun termine perentorio per detto deposito. Infatti, alla luce dell'esigenza (sottesa alla disposizione denunciata) di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una tempestiva e documentata notizia della proposizione dell'appello, un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie. Tale termine non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante; costituzione che avviene mediante il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l'irragionevolezza di una disposizione che, pur prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia dell'appello nella segreteria del giudice di primo grado, non indicherebbe, però, alcun termine perentorio per detto deposito. Infatti, alla luce dell'esigenza (sottesa alla disposizione denunciata) di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una tempestiva e documentata notizia della proposizione dell'appello, un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie. Tale termine non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante; costituzione che avviene mediante il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte