Sentenza 322/2009 (ECLI:IT:COST:2009:322)
Massima numero 34166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34165


Titolo
Controlli amministrativi - Impresa e imprenditore - Imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità - Controlli periodici degli enti certificatori in sostituzione di quelli amministrativi, con previsione di regolamento attuativo statale - Potestà delle Regioni di garantire livelli ulteriori di tutela - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza residuale della Regione nelle materie del commercio, industria, agricoltura e delle altre di interesse economico, nonché del principio di sussidiarietà orizzontale - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lett. m) - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma, della Costituzione, ed al principio di legalità sostanziale. La disposizione impugnata mira ad assicurare che tutte le imprese fruiscano, in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all'ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti, affidando ad un regolamento governativo (da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni) il compito di individuare le tipologie dei controlli. La disciplina è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; a quest'ultimo spetta dunque anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare.

In tema, v. citate sentenze n. 168, n. 63 n. 50/2008, n. 430, n. 387, n. 165/2007, n. 328, n. 134 /2006, n. 285 e n. 120/2005 e n. 423/2004 e n. 282 del 2002; v. anche citata sentenza n. 249/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 30  co. 1

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 30  co. 2

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 30  co. 3

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 4

Altri parametri e norme interposte