Sentenza 317/2009 (ECLI:IT:COST:2009:317)
Massima numero 34150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Imputato restituito nel termine - Esercizio del diritto alla prova - Preclusione - Ritenuta violazione del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio dell'imputato contumace - Questione irrilevante in quanto astratta e prematura - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Imputato restituito nel termine - Esercizio del diritto alla prova - Preclusione - Ritenuta violazione del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio dell'imputato contumace - Questione irrilevante in quanto astratta e prematura - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova. Considerato che il procedimento principale pende davanti al giudice della legittimità, la questione si presenta, infatti, come astratta e prematura: se rimesso nel termine, l'imputato potrà proporre l'acquisizione di nuove prove nel giudizio di merito, ed è in quella sede che potrà eventualmente sorgere il problema dell'esercizio del suo diritto alla prova, asseritamente violato dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 175
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
legge 04/08/1955
n. 848
art.