Sentenza 318/2009 (ECLI:IT:COST:2009:318)
Massima numero 34153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34151  34152  34154


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione - Formalizzazione del vincolo pertinenziale tra parcheggio ed unità immobiliare mediante trascrizione dell'atto di asservimento nei registri immobiliari - Ricorso dello Stato - Denunciata introduzione di nuova ipotesi di trascrizione, comportante l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, in violazione della competenza statale esclusiva nelle materie "ordinamento civile" e "sistema tributario" - Esclusione, essendo il vincolo di destinazione delle aree di parcheggio assoggettabile a trascrizione in base alla normativa codicistica - Conseguente inconfigurabilità di una fattispecie imponibile nuova - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere e) ed l), Cost., in quanto, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. La censurata disposizione regionale non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile perché non ha introdotto un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normazione statale, ma si colloca nel quadro di detta legislazione. Avendo, infatti, l'art. 2645 cod. civ. adottato una formulazione aperta che ha comportato il superamento del principio, accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere, non può dubitarsi che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. L'atto da trascrivere viene così identificato per relationem all'effetto che è destinato a produrre. Il vincolo gravante sulle aree a parcheggio è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come diritto reale d'uso, di natura pubblicistica, che la legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede e limita il diritto di proprietà dell'area; ed é senz'altro assimilabile, quanto agli effetti che ne derivano, al «diritto di uso sopra beni immobili», il cui atto costitutivo o modificativo è soggetto a trascrizione, in quanto rientrante nel catalogo degli atti contemplati dall'art. 2643 cod. civ. Perciò, anche l'atto di asservimento che costituisce quel vincolo va trascritto, ai sensi dell'art. 2645 cod. civ. Del resto, come già affermato nella sentenza n. 94 del 2003, deve ritenersi pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari la trascrizione di atti previsti da leggi speciali nazionali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, che prevedono, a determinati fini, la costituzione di vincoli di destinazione. Nel caso di specie, la norma censurata è stata adottata dalla Regione Liguria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente relativa al governo del territorio. Parimenti, deve escludersi la dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato perché il legislatore regionale non ha introdotto, in relazione al necessario assolvimento dell'imposta ipotecaria conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, una nuova fattispecie imponibile non prevista dalla legge dello Stato, ma si è mantenuto nei limiti delle proprie competenze. La circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della vigente normativa tributaria.

Con riferimento alla trascrivibilità, a determinati fini, di atti previsti da leggi speciali regionali, adottate nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, v. la citata sentenza n. 94/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n.   art. 2643  

codice civile    n.   art. 2645  

legge  24/03/1989  n. 122  art. 9  

decreto legislativo  31/10/1990  n. 347  art.