Sentenza 319/2009 (ECLI:IT:COST:2009:319)
Massima numero 34155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sicurezza pubblica - Soccorso in mare - Legge della Regione Lazio - Disciplina delle attività di pattugliamento e salvataggio con moto d'acqua, equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti - Ricorso del Governo - Dedotta lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11, impugnati, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettere g) ed h), Cost., in quanto disciplinano le attività di pattugliamento e salvataggio con moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. Non sussiste la denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della sicurezza pubblica, poiché la finalità perseguita dal legislatore regionale, secondo una corretta interpretazione dell'impugnato art.1, non è quella di realizzare un efficace pattugliamento delle coste e interventi di soccorso in mare, bensì semplicemente di favorire l'attività di salvamento (anche) mediante l'impiego - da parte di quanti se ne debbono o possono occupare - di moto d'acqua equipaggiate con dotazioni speciali per il trasporto dei bagnanti. Lo strumento per incentivare tale impiego è la concessione e l'erogazione di specifici contributi in favore di soggetti beneficiari individuati dalla legge regionale. Le caratteristiche dei natanti e degli strumenti di salvataggio prescritte dai censurati artt. 2 e 3 sono richieste non come oggetto di prescrizioni necessarie in assoluto, ma solo come condizione per ammettere al contributo regionale quanti, tra i potenziali beneficiari, intendano impiegarle allo scopo medesimo. Del pari, deve escludersi la dedotta lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento alle attività di programmazione e coordinamento nel soccorso e nel salvataggio in mare di competenza delle Capitanerie di porto. Infatti, le norme impugnate non si occupano di disciplinare le condizioni e le modalità di impiego dei particolari natanti in esame, né di inserirli in una o in altra organizzazione di pattugliamento o di soccorso, né tantomeno di costituirne alcuna. Unico obiettivo della legge, secondo le parole impiegate nel suo stesso titolo, è di promuovere con incentivi finanziari «l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua», ferme restando tutte le altrui competenze e tutte le discipline attinenti a quella organizzazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  21/07/2008  n. 11  art. 1  co. 

legge della Regione Lazio  21/07/2008  n. 11  art. 2  co. 

legge della Regione Lazio  21/07/2008  n. 11  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte