Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza tra chi notifichi tramite ufficiale giudiziario (senza onere di deposito presso la segreteria del giudice di primo grado) e chi si avvalga del servizio postale (con onere di deposito a pena di inammissibilità) - Difetto di "rilevanza" della questione - Manifesta inammissibilità - Assorbimento delle questioni di merito.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza tra chi notifichi tramite ufficiale giudiziario (senza onere di deposito presso la segreteria del giudice di primo grado) e chi si avvalga del servizio postale (con onere di deposito a pena di inammissibilità) - Difetto di "rilevanza" della questione - Manifesta inammissibilità - Assorbimento delle questioni di merito.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. Secondo quanto riferito dal rimettente, l'appellante ha notificato l'appello mediante consegna diretta all'appellato; ma, nel prospettare l'indicata ingiustificata disparità di trattamento, il giudice a quo pone a raffronto il caso della notificazione dell'appello mediante ufficiale giudiziario, non con il caso della notificazione mediante consegna diretta, che costituisce l'oggetto del giudizio principale, ma con quello, del tutto diverso, della notificazione mediante il servizio postale; né il rimettente fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la denunciata disparità di trattamento avrebbe rilevanza nel giudizio a quo.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. Secondo quanto riferito dal rimettente, l'appellante ha notificato l'appello mediante consegna diretta all'appellato; ma, nel prospettare l'indicata ingiustificata disparità di trattamento, il giudice a quo pone a raffronto il caso della notificazione dell'appello mediante ufficiale giudiziario, non con il caso della notificazione mediante consegna diretta, che costituisce l'oggetto del giudizio principale, ma con quello, del tutto diverso, della notificazione mediante il servizio postale; né il rimettente fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la denunciata disparità di trattamento avrebbe rilevanza nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte