Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Eccepita inammissibilità per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Eccepita inammissibilità per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione. Va innanzitutto rilevato che essa, nonostante sia stata espressamente sollevata per tutte e quattro le questioni sollevate con il ricorso, si riferisce esclusivamente all'ultima di queste, con la quale viene denunciata la mancata fissazione di un termine per il deposito della copia dell'atto di appello nella segreteria del giudice di primo grado. Rispetto alle altre questioni, infatti, è del tutto irrilevante individuare il termine preciso oltre il quale scatta la sanzione di "inammissibilità" o di "definitiva improcedibilità" dell'appello. Con riferimento, poi, all'unica questione alla quale è pertinente, appare evidente che l'eccezione attiene non al preliminare profilo dell'ammissibilità, ma a quello, successivo, del merito della questione stessa.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione. Va innanzitutto rilevato che essa, nonostante sia stata espressamente sollevata per tutte e quattro le questioni sollevate con il ricorso, si riferisce esclusivamente all'ultima di queste, con la quale viene denunciata la mancata fissazione di un termine per il deposito della copia dell'atto di appello nella segreteria del giudice di primo grado. Rispetto alle altre questioni, infatti, è del tutto irrilevante individuare il termine preciso oltre il quale scatta la sanzione di "inammissibilità" o di "definitiva improcedibilità" dell'appello. Con riferimento, poi, all'unica questione alla quale è pertinente, appare evidente che l'eccezione attiene non al preliminare profilo dell'ammissibilità, ma a quello, successivo, del merito della questione stessa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte