Sentenza 321/2009 (ECLI:IT:COST:2009:321)
Massima numero 34163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
30/11/2009; Decisione del
30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata che fa gravare sull'agente postale, soggetto terzo rispetto alle parti in causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello - Erroneo presupposto interpretativo - Onere del deposito posto direttamente a carico dell'appellante - Non fondatezza della questione.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata che fa gravare sull'agente postale, soggetto terzo rispetto alle parti in causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello - Erroneo presupposto interpretativo - Onere del deposito posto direttamente a carico dell'appellante - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché la norma denunciata, nel caso di notificazione a mezzo posta, farebbe irragionevolmente gravare sull'agente postale, cioè su un terzo rispetto alle parti di causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, così rendendo arbitro tale terzo dell'inammissibilità dell'appello. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è errato. Infatti, nell'ipotesi di notificazione dell'appello a mezzo posta, nessuna disposizione pone a carico dell'agente postale né l'obbligo di depositare presso la segreteria del giudice di primo grado la copia dell'appello notificato, né l'obbligo di effettuare un avviso analogo a quello previsto per l'ufficiale giudiziario dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ.; al contrario, la norma denunciata pone a carico del solo appellante l'onere di depositare la copia dell'appello notificato a mezzo posta.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché la norma denunciata, nel caso di notificazione a mezzo posta, farebbe irragionevolmente gravare sull'agente postale, cioè su un terzo rispetto alle parti di causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, così rendendo arbitro tale terzo dell'inammissibilità dell'appello. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è errato. Infatti, nell'ipotesi di notificazione dell'appello a mezzo posta, nessuna disposizione pone a carico dell'agente postale né l'obbligo di depositare presso la segreteria del giudice di primo grado la copia dell'appello notificato, né l'obbligo di effettuare un avviso analogo a quello previsto per l'ufficiale giudiziario dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ.; al contrario, la norma denunciata pone a carico del solo appellante l'onere di depositare la copia dell'appello notificato a mezzo posta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte