Sentenza 126/2023 (ECLI:IT:COST:2023:126)
Massima numero 45702
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 22/06/2023; Pubblicazione in G. U. 28/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45700  45701  45703


Titolo
Previdenza - In genere - Trattamenti previdenziali - Strumento per assicurare, dopo l'attività lavorativa, il minimo vitale - Conseguente limite alla possibilità dei creditori di aggredire i trattamenti previdenziali del debitore - Assimilazione a essi dei trattamenti vitalizi, quali misure che assicurano l'accesso alle cariche elettive. (Classif. 190001).

Testo

Raggiunta l’età nella quale cessa l’attività lavorativa, a ciascuno deve essere assicurato un minimo vitale che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori; si tratta di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell’art. 38 Cost., argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale nell’ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis. (Precedenti: S. 12/2019; S. 85/2015 – mass. 38375; S. 506/2002 – mass. 27466).

I trattamenti vitalizi rivestono la funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l’accesso alle cariche elettive e l’esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale. I vitalizi parlamentari, pertanto, pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto, svolgono una funzione previdenziale. (Precedenti: S. 237/2022 – mass. 45147; S. 182/2022 – mass. 44952; S. 136/2022).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte