Previdenza - In genere - Trattamenti previdenziali - Strumento per assicurare, dopo l'attività lavorativa, il minimo vitale - Conseguente limite alla possibilità dei creditori di aggredire i trattamenti previdenziali del debitore - Assimilazione a essi dei trattamenti vitalizi, quali misure che assicurano l'accesso alle cariche elettive. (Classif. 190001).
Raggiunta l’età nella quale cessa l’attività lavorativa, a ciascuno deve essere assicurato un minimo vitale che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori; si tratta di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell’art. 38 Cost., argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale nell’ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis. (Precedenti: S. 12/2019; S. 85/2015 – mass. 38375; S. 506/2002 – mass. 27466).
I trattamenti vitalizi rivestono la funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l’accesso alle cariche elettive e l’esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale. I vitalizi parlamentari, pertanto, pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto, svolgono una funzione previdenziale. (Precedenti: S. 237/2022 – mass. 45147; S. 182/2022 – mass. 44952; S. 136/2022).