Ordinanza 323/2009 (ECLI:IT:COST:2009:323)
Massima numero 34167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dirigenti scolastici - Trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio - Attribuzione alla Provincia del potere di individuare i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, subordinatamente alla vacanza del posto - Denunciata violazione delle norme statutarie e attuative che riservano la disciplina del trattenimento in servizio alla contrattazione collettiva provinciale - Difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), nella parte in cui, con riferimento ai «dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative», stabilisce che «la Provincia [...] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto». In punto di rilevanza, il rimettente si limita a prospettare in termini meramente ipotetici e generici l'accoglimento delle domande nei giudizi principali. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo omette di indicare le ragioni per le quali ritiene che, in materia di condizioni per il trattenimento in servizio di dirigenti scolastici, l'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988, evocato quale parametro interposto, debba essere necessariamente interpretato come istitutivo di una riserva assoluta di competenza a favore del contratto collettivo provinciale di lavoro, non derogabile dal legislatore statale o regionale o provinciale, e non possa, invece, essere inteso, come pure appare evidente in base al suo tenore letterale, nel senso che esso chiarisce la natura meramente relativa della riserva di legge operante in detta materia, solo consentendo (e non imponendo) una disciplina contrattuale collettiva.

Per l'affermazione che il giudice a quo non può sottrarsi all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulle ragioni delle censure, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 19/2008, n. 307/2007 e n. 72/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  07/08/2006  n. 5  art. 102  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/07/1988  n. 405  art. 2    co. 4