Ordinanza 325/2009 (ECLI:IT:COST:2009:325)
Massima numero 34169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  30/11/2009;  Decisione del  30/11/2009
Deposito del 04/12/2009; Pubblicazione in G. U. 09/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34170


Titolo
Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di carattere sostitutivo - Condizioni di liceità - Abolizione dell'onere di indicare il nominativo del lavoratore sostituito - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge comunitaria 2000, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui abrogano l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. Premesso che la questione è stata già ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009, dalla cui motivazione non v'è ragione di discostarsi, la corretta esegesi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 induce a ritenere che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, siano indicate le ragioni della sostituzione di uno o più lavoratori, il che implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire. Infatti, soltanto in questa maniera è assicurata la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 Cost. Deve, infine, escludersi l'asserita lesione degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non determinano alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e non si pongono neanche in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'Accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori.

Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 214/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 1  co. 1

decreto legislativo  06/09/2001  n. 368  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/2000  n. 422  art. 2    co. 1  lett. b)

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.   clausola 8, punto 3, dell'Accordo-quadro da essa recepito

legge  18/04/1962  n. 230  art. 1    co. 2  lett. b)