Università - Professori universitari - Periodo di fuori ruolo precedente la quiescenza - Graduale riduzione fino alla definitiva abolizione dal 1° gennaio 2010 - Applicabilità anche ai professori per i quali sia stato già disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo (e che hanno iniziato il corso del relativo periodo) - Denunciata irrazionalità ed arbitrarietà, con violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento amministrativo - Questione divenuta priva di oggetto a seguito di intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui troverebbe applicazione anche per i professori universitari per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo. Invero, con la sentenza n. 236 del 2009, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo, sicché la sollevata questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, v. la citata sentenza n. 236/2009.