Sanità pubblica - Benefici indennitari anche a favore di soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti contagiati da hiv per i quali è previsto l'indennizzo - Dedotta violazione del diritto alla salute, nonché del principio di solidarietà sociale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 28 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la conseguenza che la questione proposta è divenuta priva di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis, ordinanze nn. 205/2009 e n. 449/2008.