Sentenza 328/2009 (ECLI:IT:COST:2009:328)
Massima numero 34173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  02/12/2009;  Decisione del  02/12/2009
Deposito del 11/12/2009; Pubblicazione in G. U. 16/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34174  34175  34176  34177  34178  34179


Titolo
Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di "professioni", di competenza concorrente - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la violazione dell'art. 4, comma 1, numero 9, dello statuto di autonomia - Reiezione, stante l'estraneità del parametro al petitum indicato in calce al ricorso.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbe chiaro in qual modo le due disposizioni censurate siano in contrasto col predetto parametro di legittimità costituzionale. Come emerge chiaramente dal petitum indicato in calce al ricorso, la difesa erariale ha inteso formulare la questione di legittimità costituzionale esclusivamente con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e non anche in relazione all'art. 4, comma 1, numero 9, dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  09/07/2008  n. 5  art. 22  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  09/07/2008  n. 5  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte