Sentenza 328/2009 (ECLI:IT:COST:2009:328)
Massima numero 34174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  02/12/2009;  Decisione del  02/12/2009
Deposito del 11/12/2009; Pubblicazione in G. U. 16/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34173  34175  34176  34177  34178  34179


Titolo
Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di "professioni", di competenza concorrente - Eccepita inammissibilità della questione per asserita inapplicabilità alla Regione dell'art. 117, terzo comma, Cost., stante la autonomia speciale di cui gode la Regione medesima - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 poiché, anche là dove parametrata sull'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questa disposizione, stante la autonomia speciale di cui gode la Regione, non sarebbe alla medesima applicabile. Infatti, alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome, «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti», si applicano indubbiamente le disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite», dovendo essere applicate, a seconda dei casi, ora in luogo ora in aggiunta alle disposizioni statutarie, quelle direttamente rinvenibili nella Costituzione, ove queste siano tali da attribuire alla Regione a statuto speciale un ambito di autonomia che non le spetterebbe in base alle sole previsioni statutarie. Nel caso che interessa va osservato che lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol non attribuisce alla Regione competenze legislative in materia di professioni. È, pertanto, evidente che la previsione contenuta nel comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, attributiva alle Regioni della potestà legislativa concorrente in detta materia, realizzando in favore della predetta Regione una «forma più ampia di autonomia» è applicabile anche a quest'ultima.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 450, n. 370/2006 e n. 279/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  09/07/2008  n. 5  art. 22  co. 

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  09/07/2008  n. 5  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte