Sentenza 126/2023 (ECLI:IT:COST:2023:126)
Massima numero 45703
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 22/06/2023; Pubblicazione in G. U. 28/06/2023
Massime associate alla pronuncia:  45700  45701  45702


Titolo
Parlamento - Regolamenti parlamentari - Regolamenti c.d. minori - Disciplina dei trattamenti vitalizi, incluso il riconoscimento della loro natura previdenziale e il limite di pignorabilità - Riconducibilità all'autonomia normativa delle Camere - Necessità che il giudice dell'esecuzione applichi dette norme regolamentari (nel caso di specie: dichiarazione che non spettava al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, non applicare l'art. 15 del regolamento parlamentare per gli assegni vitalizi dei deputati che prevede un limite alla pignorabilità dei vitalizi nonché annullamento dell'ordinanza che assegna integralmente al creditore procedente il vitalizio dell'ex parlamentare esecutato). (Classif. 172011).

Testo

Nell’ambito dell’autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall’art. 64, primo comma, Cost., è ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti, anche c.d. “minori” (in quanto promananti dagli Uffici di presidenza delle Camere) i vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge. (Precedente: S. 237/2022 – mass. 45147).

(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, non applicare, nella procedura esecutiva riguardante un ex parlamentare, l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati che, nel testo vigente ratione temporis stabiliva, richiamando l’art. 545 cod. proc. civ., un limite di pignorabilità per i trattamenti vitalizi dei deputati; per l’effetto, è disposto l’annullamento dell’ordinanza con cui detto giudice ha disposto l’assegnazione integrale in favore del creditore procedente del trattamento vitalizio dell’ex parlamentare esecutato, limitatamente alla misura eccedente a quanto previsto dall’art. 15. L’ordinanza ha determinato un’illegittima menomazione del potere regolamentare riconosciuto alla ricorrente dall’art. 64, primo comma, Cost., dal momento che la norma regolamentare non applicata dal giudice costituiva una previsione naturaliter correlata alla possibilità delle Camere di disciplinare, con propri regolamenti, i trattamenti vitalizi e di attribuire loro natura previdenziale).



Atti oggetto del giudizio

 22/01/2019  n.   art.   co. 

 15/12/2021  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 64  co. 1

Altri parametri e norme interposte