Sentenza 328/2009 (ECLI:IT:COST:2009:328)
Massima numero 34176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
02/12/2009; Decisione del
02/12/2009
Deposito del 11/12/2009; Pubblicazione in G. U. 16/12/2009
Titolo
Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di "professioni", di competenza concorrente - Eccepita inammissibilità della questione per inadeguata motivazione circa il parametro interposto evocato - Appropriata prospettazione della questione con indicazione dei parametri interposti - Reiezione.
Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di "professioni", di competenza concorrente - Eccepita inammissibilità della questione per inadeguata motivazione circa il parametro interposto evocato - Appropriata prospettazione della questione con indicazione dei parametri interposti - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 per inadeguata motivazione circa il parametro interposto evocato. E' infatti chiaro in quali termini le due disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto coi principi fondamentali fissati, quanto alla figura del revisore cooperativo, dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e, quanto alla figura del revisore contabile, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 per inadeguata motivazione circa il parametro interposto evocato. E' infatti chiaro in quali termini le due disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto coi principi fondamentali fissati, quanto alla figura del revisore cooperativo, dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e, quanto alla figura del revisore contabile, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
09/07/2008
n. 5
art. 22
co.
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
09/07/2008
n. 5
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 02/08/2002
n. 220
art.
decreto legislativo 27/01/1992
n. 88
art.
direttiva CEE 10/04/1984
n. 253
art.