Sentenza 328/2009 (ECLI:IT:COST:2009:328)
Massima numero 34177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
02/12/2009; Decisione del
02/12/2009
Deposito del 11/12/2009; Pubblicazione in G. U. 16/12/2009
Titolo
Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia di competenza concorrente "professioni", per i profili concernenti la figura del revisore contabile - Eccepita inammissibilità della questione per omesso riferimento, nella deliberazione di impugnazione della legge regionale presa in sede governativa, al parametro interposto riguardante la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili - Reiezione.
Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Disciplina dell'accesso alla figura professionale dei revisori cooperativi, con previsione di apposito elenco e dei requisiti di ammissione - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia di competenza concorrente "professioni", per i profili concernenti la figura del revisore contabile - Eccepita inammissibilità della questione per omesso riferimento, nella deliberazione di impugnazione della legge regionale presa in sede governativa, al parametro interposto riguardante la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 per omesso riferimento, nella deliberazione di impugnazione della legge regionale presa in sede governativa, al parametro interposto riguardante la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili. Infatti, la relazione predisposta dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, che è espressamente richiamata in occasione della deliberazione governativa con la quale si è disposta la impugnazione della legge regionale n. 5 del 2008, precisa che fra i motivi di impugnazione vi è il contrasto con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 per omesso riferimento, nella deliberazione di impugnazione della legge regionale presa in sede governativa, al parametro interposto riguardante la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili. Infatti, la relazione predisposta dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, che è espressamente richiamata in occasione della deliberazione governativa con la quale si è disposta la impugnazione della legge regionale n. 5 del 2008, precisa che fra i motivi di impugnazione vi è il contrasto con la normativa nazionale concernente il registro dei revisori contabili.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
09/07/2008
n. 5
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 27/01/1992
n. 88
art.
direttiva CEE 10/04/1984
n. 253
art.