Professioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Vigilanza sugli enti cooperativi - Revisori cooperativi - Indicazione dei requisiti richiesti ai fini della iscrizione nell'apposito elenco della figura professionale e della permanenza in esso - Travalicamento degli ambiti di competenza legislativa regionale nella materia "professioni", con violazione della normativa statale vigente - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5. La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Orbene, l'art. 23 disciplina anche i requisiti per essere iscritti in detto elenco, prevedendo, oltre all'avvenuto conseguimento di un determinato titolo di studio e l'espletamento di un periodo di tirocinio, o comunque di esperienza professionale, non infrannuale, anche il superamento di un esame diretto alla verifica delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento della attività; sicché non pare dubbio che attraverso la predetta disciplina sia stato delineato il profilo professionale e siano stati individuati i titoli abilitanti necessari per lo svolgimento in ambito regionale della professione di revisore cooperativo, in tal modo travalicando, secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di competenza legislativa regionale in materia di professioni. Ambiti, peraltro, già delineati, con specifico riferimento alla figura del revisore di cooperative, dall'art. 7 del d.lgs. n. 220 del 2002, il quale prevede sia la istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di apposito elenco ove sono iscritti i revisori delle cooperative abilitati, sia il percorso formativo necessario per il conseguimento della abilitazione alla attività di vigilanza sulle cooperative.
In materia di "professioni", v. citate sentenze n. 138/2009, n. 93/2008, n. 300, n. 57/2007, n. 424/2006, n. 355/2005, e n. 153/2006.