Responsabilità civile - Giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro - Denunciata irragionevolezza nonché contrasto con il diritto di difesa e con il principio della ragionevole durata del processo - Omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione e denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo al controllo di costituzionalità - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale, poiché il rimettente ha trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità. La fattispecie di litisconsorzio necessario nelle controversie di cui si tratta discende dal principio di parità tra i creditori, che comporta un rapporto di dipendenza tra le rispettive posizioni, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma de qua, la quale si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati dal medesimo sinistro. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in linea con l'insegnamento per cui i casi di litisconsorzio necessario, siccome incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono essere intesi restrittivamente, ha proposto un'interpretazione idonea a circoscrivere l'ambito applicativo della norma censurata, affermando la necessità del litisconsorzio soltanto se l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale; o se uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. D'altro canto, sostenere che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale. Sotto altro e concorrente profilo, le difficoltà di individuare tutti i danneggiati lamentate dal rimettente, indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma, derivando dalle situazioni che possono di volta in volta verificarsi, costituiscono meri inconvenienti di fatto estranei al controllo di costituzionalità. Infatti, l'evento, nel quale si registra la presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro, non costituisce una categoria unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad un'ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti di più ridotte dimensioni e quelli classificabili come catastrofici; e la stessa fattispecie degli incidenti catastrofici non si presta ad essere classificata con precisione, ma postula un'indagine di fatto da compiere in relazione ai casi concreti.
Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007.
Sulla (manifesta) inammissibilità delle questioni per avere il rimettente trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008.
Per l'affermazione che gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.