Ordinanza 331/2009 (ECLI:IT:COST:2009:331)
Massima numero 34185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
02/12/2009; Decisione del
02/12/2009
Deposito del 11/12/2009; Pubblicazione in G. U. 16/12/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Udienza preliminare - Nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente indicazione del luogo di comparizione - Necessità di rinnovazione dell'intera udienza anzichè del solo decreto - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Udienza preliminare - Nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente indicazione del luogo di comparizione - Necessità di rinnovazione dell'intera udienza anzichè del solo decreto - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), dello stesso articolo, e 185, comma 3, cod. proc. pen., impugnata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui prescriverebbe «la rinnovazione dell'intera udienza preliminare, anziché del solo decreto che dispone il giudizio, nel caso di nullità del decreto predetto per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione». Premesso che il rimettente non valuta e non indica in concreto a quali eventuali ulteriori atti dell'udienza preliminare debba comunicarsi la nullità, il dubbio di costituzionalità è fondato su un'interpretazione errata della censurata disciplina legislativa, la quale non implica affatto che a tutte le ipotesi di declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio debba necessariamente fare seguito un'integrale ripetizione dell'udienza preliminare. Invero, l'art. 185 cod. proc. pen. circoscrive l'effetto estensivo della nullità ai soli atti successivi che siano legati all'atto viziato da un rapporto di dipendenza causale e ne costituiscano, quindi, la conseguenza logica e giuridica. Pertanto, estendendosi la nullità derivata ai soli atti successivi e non anche a quelli antecedenti, la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione non può invalidare anche atti del procedimento precedenti a quello oggetto di tale declaratoria, sicché la regressione del processo all'udienza preliminare si realizza fino al momento e all'atto in cui il giudice di tale udienza, avendo già dichiarata chiusa la discussione delle parti, procede alla deliberazione; anzi, e più precisamente, alla sola parte di questa che, di seguito alla disposizione del giudizio e all'indicazione del giudice a questo competente, attiene alla precisa individuazione e indicazione «del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione».
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 429, comma 2, in relazione al comma 1, lettera f), dello stesso articolo, e 185, comma 3, cod. proc. pen., impugnata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui prescriverebbe «la rinnovazione dell'intera udienza preliminare, anziché del solo decreto che dispone il giudizio, nel caso di nullità del decreto predetto per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione». Premesso che il rimettente non valuta e non indica in concreto a quali eventuali ulteriori atti dell'udienza preliminare debba comunicarsi la nullità, il dubbio di costituzionalità è fondato su un'interpretazione errata della censurata disciplina legislativa, la quale non implica affatto che a tutte le ipotesi di declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio debba necessariamente fare seguito un'integrale ripetizione dell'udienza preliminare. Invero, l'art. 185 cod. proc. pen. circoscrive l'effetto estensivo della nullità ai soli atti successivi che siano legati all'atto viziato da un rapporto di dipendenza causale e ne costituiscano, quindi, la conseguenza logica e giuridica. Pertanto, estendendosi la nullità derivata ai soli atti successivi e non anche a quelli antecedenti, la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del luogo della comparizione non può invalidare anche atti del procedimento precedenti a quello oggetto di tale declaratoria, sicché la regressione del processo all'udienza preliminare si realizza fino al momento e all'atto in cui il giudice di tale udienza, avendo già dichiarata chiusa la discussione delle parti, procede alla deliberazione; anzi, e più precisamente, alla sola parte di questa che, di seguito alla disposizione del giudizio e all'indicazione del giudice a questo competente, attiene alla precisa individuazione e indicazione «del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione».
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 429
co. 2
codice di procedura penale
n.
art. 429
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 185
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte