Regioni (competenza concorrente) - Professioni - Istituzione di nuove figure e dei relativi profili e titoli abilitativi - Competenza riservata allo Stato - Intervento regionale - Limiti - Legislazione di dettaglio limitata agli aspetti inerenti alla specifica realtà regionale - Albi, elenchi e registri regionali - Funzioni esclusivamente ricognitive e comunicative (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di legge della Regione Molise che, in ambito di attività di assistenza ad alunni con disabilità, introduce una nuova figura professionale, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, il cui esercizio richiede l'iscrizione ad apposito albo, secondo i requisiti stabiliti dal legislatore regionale). (Classif. 217013).
Per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia concorrente delle professioni è un principio, che opera quale limite di ordine generale invalicabile dalla legge regionale, che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Possono rientrare nella competenza delle regioni solo gli aspetti specificamente collegati alla loro realtà, mentre non possono esservi ricomprese né l’introduzione di diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né l’assegnazione dei compiti correlati all’amministrazione regionale, in particolare alla Giunta. (Precedenti: S. 209/2020 – mass. 42949; S. 98/2013 – mass. 37084; S. 230/2011 – mass. 35776; S. 328/2009 – mass. 34178-34179; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 449/2006 – mass. 30911)
L’istituzione di nuovi e diversi albi, rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali per l’esercizio delle attività professionali, esula dai limiti della competenza regionale nella materia concorrente delle professioni. Gli albi, infatti, figurano tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, presentando una funzione individuatrice delle stesse preclusa alla competenza regionale, anche laddove la previsione delle condizioni di iscrizione non presenti carattere necessario ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento. La competenza regionale può estendersi ad albi, elenchi e registri solo nei casi in cui abbiano funzioni meramente ricognitive, di comunicazione e di aggiornamento, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale. (Precedenti: S. 217/2015 – mass. 38583; S. 178/2014 – mass. 38036; S. 271/ 2009 – mass. 34015; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 300/2007 – mass. 31601; S. 57/2007 – mass. 31061; S. 355/2005 – mass. 29759).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi , per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise n. 10 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo, da un lato definiscono l’assetto compiuto dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, o AAC, chiamato a fornire assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, così eccedendo la competenza a istituire nuove figure professionali, riservata allo Stato; dall’altro lato, istituiscono un apposito albo, che non presenta una funzione meramente ricognitiva o comunicativa, ma costitutiva, richiedendosene l’iscrizione, secondo i requisiti stabiliti dalla stessa regione, ed essendo imposto agli enti locali di attingervi).