Ordinanza 332/2009 (ECLI:IT:COST:2009:332)
Massima numero 34186
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  02/12/2009;  Decisione del  02/12/2009
Deposito del 11/12/2009; Pubblicazione in G. U. 16/12/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alle dichiarazioni rese da questi a vari organi di stampa - Condanna al risarcimento del danno pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia limitatamente alle dichiarazioni riportate dal quotidiano "La Padania" - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati in pendenza dei termini del ricorso per cassazione - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di Cassazione - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo e desumibilità delle "ragioni del conflitto" e delle "norme costituzionali che regolano la materia" - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione dell'ordinanza della Corte al ricorrente e fissazione dei termini per la notificazione e il deposito del ricorso.

Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Paola Braggion ha intrapreso azione risarcitoria nei confronti dell'onorevole Bossi, per talune dichiarazioni da questi rese a vari organi di stampa, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili. Infatti, nella fattispecie sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto. Sotto l'aspetto soggettivo, la Corte di cassazione è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitele, la volontà del potere cui appartiene, e, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in merito alla sussistenza o meno dell'immunità riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost. Inoltre, con riferimento al profilo oggettivo, posto che dal ricorso si rilevano tanto le «ragioni del conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia» (come stabilito dall'art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione della Camera dei deputati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 24