Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione - Ammissibilità.
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il rimettente, infatti, nel motivare non implausibilmente circa la rilevanza della questione, ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la richiesta di giudizio abbreviato parziale (riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona) sull'assunto che il processo non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l'effetto premiale, collegato alla scelta del rito alternativo, voluto dal legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale. Invero, tale indirizzo non avrebbe rilievo nel processo a quo, in cui - a seguito dell'avvenuta separazione dei processi e della definizione di quello relativo all'imputazione originaria - la regiudicanda si esaurisce nel solo reato concorrente contestato in dibattimento. Inoltre, l'orientamento in discorso, elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato tempestive, ben potrebbe non valere per il caso di specie ove la contestazione suppletiva assume connotati di anomalia, essendo diretta non già ad adeguare l'imputazione a nuove risultanze dibattimentali ma a rimediare ad un'incompletezza già apprezzabile sulla base degli atti di indagine. Pertanto, emerge l'esigenza di garantire all'imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento - reato che, a causa di quell'incompletezza, non avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo - senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche al reato originariamente contestato, rispetto al quale l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta).
Per la declaratoria di manifesta inammissibilità di analoga questione, per non avere il rimettente preso in considerazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla richiesta di giudizio abbreviato parziale, «anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilità all'ipotesi di specie», v. la citata ordinanza n. 67/2008.