Sentenza 333/2009 (ECLI:IT:COST:2009:333)
Massima numero 34188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  14/12/2009;  Decisione del  14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34187  34189


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. Premesso che il dubbio di costituzionalità investe la fattispecie della contestazione suppletiva tardiva (derivante, cioè, da un'incompletezza già apprezzabile sulla base degli atti di indagine e non dalla fisiologica emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale), e che oggetto di scrutinio è la perdita, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, essendo la nuova contestazione intervenuta dopo che sia spirato il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta; la norma censurata viola gli evocati parametri costituzionali, poiché, come già riconosciuto dalla sentenza n. 265 del 1994, nell'ipotesi di contestazione dibattimentale tardiva precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali é «lesivo del diritto di difesa», risultando la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo sviata da aspetti di anomalia nella condotta processuale del pubblico ministero, collegati all'erroneità o all'incompletezza dell'imputazione, riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini; e contrasta, altresì, con l'art. 3 Cost., «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale». Invero, la citata sentenza del 1994 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena su richiesta delle parti, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - aveva dichiarato inammissibile l'omologa questione relativa al giudizio abbreviato, ma solo perché il vulnus costituzionale, ugualmente ravvisabile, poteva essere colmato attraverso plurime soluzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, stante l'inconciliabilità di fondo del rito abbreviato con la procedura dibattimentale. Tuttavia, la successiva evoluzione della disciplina dell'istituto, svincolato dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero e dotato di un meccanismo di integrazione probatoria, deve indurre a ritenere superata la detta incompatibilità e lo stesso giudice dibattimentale abilitato a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. L'accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva tardiva, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti. La declaratoria di illegittimità della norma impugnata, dunque, si impone, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già rilevati dalla sentenza del 1994, anche per eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva tardiva, a seconda che si discuta di patteggiamento o di giudizio abbreviato: differenza che, nell'attuale panorama normativo, si rivela essa stessa fonte di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 Cost.

Sull'ampliamento delle garanzie in tema di ammissione di nuove prove, nel caso di nuove contestazioni del pubblico ministero, v. la citata sentenza n. 241/1992.

Per l'affermazione che, in caso di contestazioni derivanti dall'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale, la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi ai riti speciali, che si determina nei confronti dell'imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 129/1993, n. 316/1992, n. 593/1990, ordinanze n. 107/1993 e n. 213/1992.

Con riferimento alle contestazioni dibattimentali tardive, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 530/1995, n. 265/1994, ordinanze n. 236/2005, n. 129/2003 e n. 486/2002.

Nel senso che la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 219/2004 e n. 148/2004.

In materia di giudizio abbreviato, si vedano, altresì, le citate sentenze n. 169/2003, n. 54/2002, n. 92/1992 e n. 23/1992.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 517  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte