Sentenza 333/2009 (ECLI:IT:COST:2009:333)
Massima numero 34189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
14/12/2009; Decisione del
14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto diverso già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in via conseguenziale in parte qua.
Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto diverso già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in via conseguenziale in parte qua.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale, comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 516 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. Infatti, i profili di violazione degli evocati parametri costituzionali, riscontrabili con riferimento all'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale, comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 516 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. Infatti, i profili di violazione degli evocati parametri costituzionali, riscontrabili con riferimento all'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 516
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27