Sentenza 334/2009 (ECLI:IT:COST:2009:334)
Massima numero 34191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2009; Decisione del
14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - Disposizioni non evocate come parametro - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - Disposizioni non evocate come parametro - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il Titolo VI dello statuto di autonomia ma è stato menzionato nel ricorso al solo scopo di ricordare che ad esso è stata data attuazione proprio con l'evocato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il Titolo VI dello statuto di autonomia ma è stato menzionato nel ricorso al solo scopo di ricordare che ad esso è stata data attuazione proprio con l'evocato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co. 7
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 8
co. 1