Sentenza 334/2009 (ECLI:IT:COST:2009:334)
Massima numero 34191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/12/2009;  Decisione del  14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Massime associate alla pronuncia:  34190  34192  34193  34194  34195


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - Disposizioni non evocate come parametro - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il Titolo VI dello statuto di autonomia ma è stato menzionato nel ricorso al solo scopo di ricordare che ad esso è stata data attuazione proprio con l'evocato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 77  co. 7

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 8    co. 1