Sentenza 334/2009 (ECLI:IT:COST:2009:334)
Massima numero 34192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2009; Decisione del
14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa specificazione in ordine alla concreta lesione delle prerogative provinciali - Reiezione, stante la sufficienza dell'esistenza di norma asseritamente lesiva del riparto delle competenze.
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa specificazione in ordine alla concreta lesione delle prerogative provinciali - Reiezione, stante la sufficienza dell'esistenza di norma asseritamente lesiva del riparto delle competenze.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, perché la ricorrente non avrebbe chiarito quale concreta lesione delle sue prerogative si sarebbe verificata in conseguenza dell'entrata in vigore della disposizione censurata. Per l'ammissibilità del ricorso in via principale, è sufficiente l'esistenza della norma che si afferma lesiva del riparto di competenze, a prescindere dall'utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 118, n. 88/2006, n. 407/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co. 7
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 8
co. 1