Sentenza 334/2009 (ECLI:IT:COST:2009:334)
Massima numero 34193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2009; Decisione del
14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Contrasto con le disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accreditamento delle entrate spettanti alle Province autonome sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, con conseguente violazione del sistema statutario della Regione Trentino Alto-Adige - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.
Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Contrasto con le disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accreditamento delle entrate spettanti alle Province autonome sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, con conseguente violazione del sistema statutario della Regione Trentino Alto-Adige - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, il quale prevede che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», anziché essere accreditate, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, «ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». Le contabilità speciali infruttifere intestate alle Province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale, di cui all'evocato parametro. Né può opporsi che la disposizione denunciata si limita a realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, «senza portare alcun sostanziale mutamento in peius nella finanza provinciale». In realtà, tale riorganizzazione determina pur sempre un diverso assetto normativo e, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, il quale prevede che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», anziché essere accreditate, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, «ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». Le contabilità speciali infruttifere intestate alle Province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale, di cui all'evocato parametro. Né può opporsi che la disposizione denunciata si limita a realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, «senza portare alcun sostanziale mutamento in peius nella finanza provinciale». In realtà, tale riorganizzazione determina pur sempre un diverso assetto normativo e, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 77
co. 7
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 8
co. 1