Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale per asserita sottrazione di liquidità al sistema regionale - Esclusione - Mera previsione di una nuova modalità tecnico-contabile senza pregiudizio alla finanza regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la norma censurata, attraendo nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano», sottrae liquidità al sistema regionale, perché non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse». Le norme che fissano mere modalità tecnico-contabili per il versamento di somme dovute dallo Stato alla Regione non contrastano con l'art. 36 dello statuto regionale siciliano né con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non incidono in alcun modo sull'ammontare delle somme stesse. Tale è il caso della disposizione censurata, la quale si limita a prevedere, nell'àmbito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla Regione, senza pertanto recare alcun pregiudizio alla finanza regionale. Ne consegue che tale disposizione non si pone in contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche relative alle modalità di accreditamento delle somme dovute alla Regione.
In senso analogo, per la Regione Siciliana, v. citate sentenze n. 334/2006; n. 73 e n. 72/2005; n. 288/2004.