Sentenza 334/2009 (ECLI:IT:COST:2009:334)
Massima numero 34195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2009; Decisione del
14/12/2009
Deposito del 18/12/2009; Pubblicazione in G. U. 23/12/2009
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Servizio nazionale della riscossione - Inserimento dei commi 1- bis , 1- ter e 1- quater nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Obbligo per gli agenti della riscossione di riversare somme eccedenti quelle complessivamente richieste all'entrata del bilancio dello Stato, con previsione di riassegnazione delle eccedenze ad apposito Fondo speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di entrate di pertinenza regionale con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Esclusione - Spettanza alla Regione dei soli tributi erariali riscossi nel territorio regionale effettivamente dovuti e non anche delle somme eccedenti, indebitamente corrisposte dai contribuenti - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Servizio nazionale della riscossione - Inserimento dei commi 1- bis , 1- ter e 1- quater nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Obbligo per gli agenti della riscossione di riversare somme eccedenti quelle complessivamente richieste all'entrata del bilancio dello Stato, con previsione di riassegnazione delle eccedenze ad apposito Fondo speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di entrate di pertinenza regionale con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Esclusione - Spettanza alla Regione dei soli tributi erariali riscossi nel territorio regionale effettivamente dovuti e non anche delle somme eccedenti, indebitamente corrisposte dai contribuenti - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione e indipendentemente dall'interpretazione che possa darsi del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano, infatti, ad attribuire alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nell'àmbito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione e indipendentemente dall'interpretazione che possa darsi del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano, infatti, ad attribuire alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nell'àmbito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 83
co. 21
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 83
co. 22
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2