Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Disposizioni residue prive di autonomia e in inscindibile legame funzionale con quelle colpite da declaratoria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 204003).
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole disposizioni regionali, per lesione della competenza legislativa statale, segue l’illegittimità costituzionale consequenziale delle disposizioni residue, che risultino prive di autonoma rilevanza e significatività, in quanto meramente accessorie ovvero complementari alle disposizioni caducate, cui siano inscindibilmente connesse (Precedenti: S. 228/2018 – mass. 41016; S. 132/2010 – mass. 34566; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 57/2007 – mass. 31061; S. 424/2005 – mass. 29956).
(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’intera legge della Regione Molise n. 10 del 2022, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colpito gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della medesima legge, che ne costituiscono il nucleo centrale, comporta la caducazione delle restanti disposizioni, di cui agli artt. 1, 2, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6 e 7, che risultano attinenti ad aspetti ancillari e privi di autonomia, quali la graduatoria degli iscritti all’albo, le intese tra regione e università per la promozione del ruolo professionale illegittimamente introdotto, lo sviluppo delle competenze degli iscritti, le particolari esigenze degli enti locali strettamente correlate, la clausola finanziaria e l’entrata in vigore).